
AGGIUDICAZIONE DI IMMOBILE ALL'ASTA E SPESE CONDOMINIALI PREGRESSE
Le spese condominiali si differenziano in due tipologie: ordinarie o straordinarie.
Le spese ordinarie sono quelle ricorrenti riguardanti la gestione di ogni servizio come la pulizia scale, la manutenzione ascensore, la parcella dell’amministratore, l’assicurazione del condominio.
Le spese straordinarie, invece, interessano tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria e interventi di ristrutturazione dell’immobile, non prevedibili e dovuti ad eventi eccezionali.
Quando si acquista un immobile all’asta può capitare che il precedente proprietario non abbia pagato le spese condominiali, in tal caso, il codice di procedura civile impone che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Per quanto riguarda le spese eccezionali invece, è tenuto a sostenere i costi chi era proprietario dell’immobile al momento dell’assemblea che ha deliberato i lavori; di conseguenza, se tali spese sono state deliberate antecedentemente all’emissione del decreto di trasferimento, ne risponde il precedente proprietario; nel caso invece l’assemblea di delibera si sia tenuta dopo l’emissione del decreto di trasferimento, ne risponderà l’aggiudicatario dell’asta, ovvero il nuovo proprietario.
Per poter individuare eventuali morosità si potrà consultare la perizia di stima dell’immobile oggetto di asta.